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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Parte integrante delle Istruzioni per l'Uso
Osservare e Conservare scrupolosamente con l'apparecchiatura
Le indicazioni contenute in questa informazione, sono precauzioni generali di sicurezza alle quali e' vivamente consigliato di attenersi.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ''Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifuti'' e' imposta la ''RACCOLTA SEPARATA'' di tali apparecchiature che non devono essere considerate semplici rifiuti urbani.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovra', pertanto, conferire (o far conferire) l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per 'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il re-impiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative (cui all'articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997) previste dalla normativa vigente.

CHI PUO' SMALTIRE E COSA PUO' SMALTIRE

Il DLgs. 151/2005, art. 12 - comma 2, sancisce il diritto dell'utente professionale che acquista una nuova AEE, di conferire un RAEE con funzioni equivalenti (e di peso non superiore al doppio, con tutte le parti essenziali presenti e non contaminato da sostanze pericolose) ai Punti di Raccolta (nel seguito: PdR) messi a disposizione dal Produttore (fabbricante, assemblatore, importatore) che fornisce l'AEE professionale nuova, per il trattamento e lo smaltimento a cura del Produttore stesso o personalmente.

CONFERIMENTO DEL RAEE AI PUNTI DI RACCOLTA

La normativa vigente sulla gestione dei rifiuti consente al ''detentore'' (Cliente o Distributore) di conferire in autonomia il proprio RAEE ai PdR con le seguenti modalita':

1) mezzi autorizzati al trasporto rifiuti ''conto proprio'' ex art. 212 comma 8 Dlgs. 152/2006, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - ANGA (www.albogestoririfiuti.it) per 'ordinaria gestione di tutti i propri rifiuti ''non pericolosi'' e/o, rispettivamente, ''pericolosi'' (questi ultimi per un quantitativo non superiore a 30 kg giornalieri);

2) mezzi di trasportatori ambientali, fornitori abituali del ''detentore'';

3) mezzi di trasportatori ambientali di ecoR'it, messi a disposizione del ''detentore'' a prezzo convenzionato.

LA SOLUZIONE ADOTTATA DA SUPERTRONIC S.r.l.


Supertronic, per garantire elevati standard di recupero e trattamento ed per ottimizzare la gestione dei RAEE B2B dei clienti/distributori ''detentori'', e' diventata socio di ecoR'it, Consorzio che ha istituito un numero adeguato di PdR su tutto il territorio nazionale (elenco su www.ecorit.it) ai quali potranno essere conferiti i RAEE, previa autorizzazione degli stessi Soci ecoR'it secondo la procedura dell'AUTORIZZAZIONE CASO PER CASO di seguito schematizzata.

Se volete smaltire un RAEE secondo le modalita' di cui al punto 1 o 2 di cui sopra cliccate qui

Se volete smaltire un RAEE secondo le modalita' di cui al punto 3 di cui sopra
cliccate qui


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